La prestazione di cui all'articolo 22 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno "stage" ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
La prestazione di cui all'articolo 22 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno "stage" ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art23 · fonte su Normattiva