1. Quando sono assistite categorie di salariati, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico collocato in conformita' delle disposizioni sia dell'articolo 65 sia dell'articolo 66. 2. Quando sono assistiti tutti i residenti, le cui risorse, durante la eventualita', non superino limiti prescritti, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67. Deve tuttavia essere garantita una prestazione prescritta, senza la condizione relativa alle risorse, alle categorie specificate in conformita' del comma (a) dell'articolo 21.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art22 · fonte su Normattiva