La prestazione consistera' in un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente: (a) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 e 66 quando sono assistiti le mogli e i figli dei capifamiglia appartenenti a categorie di salariati o a quelle della popolazione attiva; (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutte le vedove e tutti i figli aventi la qualifica di residente e le cui risorse, durante l'eventualita' non superino i limiti prescritti.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
