La prestazione consistera' in un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente: (a) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 e 66 quando sono assistiti le mogli e i figli dei capifamiglia appartenenti a categorie di salariati o a quelle della popolazione attiva; (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutte le vedove e tutti i figli aventi la qualifica di residente e le cui risorse, durante l'eventualita' non superino i limiti prescritti.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art62 · fonte su Normattiva