La prestazione sara' costituita da un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente: (a) in conformita' delle disposizioni sia dell'articolo 65 che dell'articolo 66, quando sono assistite categorie appartenenti alla popolazione attiva; (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non superino dei limiti prescritti.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
