La prestazione sara' costituita da un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente: (a) in conformita' delle disposizioni sia dell'articolo 65 che dell'articolo 66, quando sono assistite categorie appartenenti alla popolazione attiva; (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non superino dei limiti prescritti.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art28 · fonte su Normattiva