[1]PARTE XI CALCOLO DEI PAGAMENTI PERIODICI
[2]ARTICOLO 65.
[3]1. Per ogni pagamento periodico cui si applichi il presente articolo, l'ammontare della prestazione, aumentato dell'ammontare degli assegni familiari pagati durante l'eventualita', dovra' essere, per il beneficiario-tipo di cui alla tabella allegata alla presente parte, almeno uguale, per l'eventualita' in questione, alla percentuale indicata in tale tabella in rapporto al totale del guadagno precedente del beneficiario o del suo capofamiglia e del totale degli assegni familiari pagati ad una persona assistita che abbia gli stessi oneri familiari del beneficiario-tipo. 2. Il guadagno precedente del beneficiario o del suo capofamiglia sara' calcolato conformemente alle norme prescritte e, quando le persone assistite o i loro capifamiglia sono suddivisi in categorie a seconda dei loro guadagni, i guadagni precedenti potranno essere calcolati in base ai guadagni base delle categorie alle quali essi appartenevano. 3. Potra' essere prescritto un limite massimo per l'ammontare della prestazione o per i guadagni tenuti in considerazione per il calcolo della prestazione con la riserva che tale limite massimo sia fissato in modo che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte quando i guadagni precedenti del beneficiario o del suo capofamiglia sono inferiori o uguali al salario di un operaio qualificato di sesso maschile. 4. I guadagni precedenti del beneficiario o del suo capofamiglia, il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati negli stessi tempi di base. 5. Per gli altri beneficiari, la prestazione sara' fissata in modo da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario-tipo. 6. Per l'applicazione del presente articolo, un operaio qualificato di sesso maschile sara': (a) sia un aggiustatore meccanico o un tornitore nell'industria meccanica, diversa dall'industria delle macchine elettriche; (b) sia un operaio qualificato-tipo, definito in conformita' delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo; (c) sia una persona i cui guadagni siano uguali al 125 per cento dei guadagni medi di tutte le persone assistite. 7. L'operaio qualificato-tipo, ai fini dell'applicazione del comma (b) del paragrafo 6 del presente articolo, sara' scelto nella categoria che occupa il maggior numero di persone di sesso maschile assistite per l'eventualita' considerata, o di capifamiglia delle persone assistite nel ramo che occupa il maggior numero di dette persone assistite o di detti capifamiglia; a tale scopo, sara' utilizzata la classificazione internazionale tipo per industrie, di tutti i rami dell'attivita' economica, adottata dal Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel corso della sua settima sessione, il 27 agosto 1948, e che e' riportata nell'addendum 1 del presente Codice, tenuto conto di ogni modifica che potra' esservi apportata. 8. Quando le prestazioni variano da una regione all'altra, potra' essere scelto un operaio qualificato di sesso maschile in ciascuna delle regioni, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo. 9. Il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile, scelto conformemente ai commi (a) e (b) del paragrafo 6 del presente articolo, sara' determinato sulla base del salario per un numero normale di ore di lavoro fissato sia da convenzioni collettive, sia, ove occorra, dalla legislazione nazionale o in virtu' di quest'ultima, sia per consuetudine, ivi comprese le indennita' di caro-vita, ove esistano; quando i salari cosi' determinati differiscono da una regione all'altra e non viene applicato il paragrafo 8 del presente articolo, sara' considerato il salario medio. 10. Gli ammontari dei pagamenti periodici in corso, concessi per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ad eccezione di quelli che coprono l'incapacita' al lavoro), per l'invalidita' e per il decesso del capofamiglia, saranno revisionati quando si verifichino sensibili variazioni del livello generale dei guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
