1. L'eventualita' coperta sara' costituita dalla sopravvivenza al di la' di una eta' prescritta. 2. L'eta' prescritta non dovra' superare i sessantacinque anni. Tuttavia, potra' essere fissato un limite di eta' superiore a condizione che il numero dei residenti che abbiano raggiunto tale eta' non sia inferiore al 10 per cento del numero totale dei residenti la cui eta' non superi di 15 anni l'eta' in questione. 3. La legislazione nazionale potra' sospendere le prestazioni se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita prescritte attivita' remunerate o potra' ridurre le prestazioni contributive quando i guadagni del beneficiario eccedano un ammontare prescritto, nonche' le prestazioni non contributive quando i guadagni del beneficiario, o gli altri mezzi di cui dispone o entrambi superano un ammontare prescritto.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art26 · fonte su Normattiva