1. La prestazione di cui all'articolo 28 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno: (a) ad una persona assistita che abbia compiuto prima dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno "stage" che puo' consistere sia in 30 anni di contributi o di impiego, che in 20 anni di residenza; (b) quando, in linea di principio sono assistite tutte le persone attive, vengono protette ad una persona assistita che abbia compiuto uno "stage" prescritto di contributi, a nome della quale siano stati versati, durante il periodo attivo della sua vita, dei contributi il cui numero medio annuale abbia raggiunto una cifra prescritta. 2. Quando la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' subordinata al raggiungimento di un periodo minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno garantita una prestazione ridotta: (a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno "stage " di 15 anni di contributi o di impiego; (b) quando in linea di principio, vengono assistite tutte le persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto un periodo prescritto, di contributi e a nome della quale sia stata versata, durante il periodo attivo della sua vita, la meta' del numero medio annuo di contributi prescritti cui si riferisce il comma (b) del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si riterranno soddisfatte quando una prestazione calcolata conformemente alla parte XI, ma in base ad una percentuale di 10 unita' inferiore a quella indicata nella tabella allegata alla detta parte per il beneficiario-tipo, viene almeno garantita ad ogni persona assistita che abbia compiuto, secondo le norme prescritte, o 10 anni di contributi o di impiego, o 5 anni di residenza. 4. Puo' essere operata una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella allegata alla parte XI quando lo "stage" per la prestazione corrispondente alla percentuale ridotta e' superiore a 30 anni di contributi o di impiego. Quando il detto "stage" e' superiore ai 15 anni, verra' concessa una prestazione ridotta conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 5. Quando la concessione della prestazione di cui ai paragrafi 1, 3 o 4 del presente articolo e' subordinata al compimento di un periodo minimo di contributi o di impiego, una prestazione ridotta deve essere garantita, alle condizioni prescritte, alla persona assistita che, per il solo fatto dell'eta' avanzata, raggiunta nel momento in cui le disposizioni che permettono l'applicazione della presente parte del Codice sono entrate in vigore, non ha potuto soddisfare le condizioni prescritte in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, a meno che una prestazione conforme alle disposizioni dei paragrafi 1, 3 o 4 del presente articolo non sia concessa a detta persona ad una eta' piu' avanzata dell'eta' normale.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art29 · fonte su Normattiva