Quando, in vista dell'applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, previste dalla sua ratifica, una Parte Contraente e' tenuta ad assistere categorie prescritte di persone, che formino in totale almeno una percentuale stabilita di salariati o di residenti, detta Parte Contraente deve accertarsi, prima di impegnarsi ad applicare la detta parte, che la percentuale di cui sopra e' stata raggiunta.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art5 · fonte su Normattiva