1. Ogni Parte Contraente puo', in seguito, comunicare al Segretario Generale che accetta gli obblighi derivanti dal presente codice, per quanto concerne l'una delle parti da II a X che non siano gia' state specificate nella propria ratifica, o piu' fra esse. 2. Gli impegni previsti dal paragrafo 1 del presente articolo saranno ritenuti come parte integrante della ratifica e produrranno gli stessi effetti dalla data della loro notifica.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art4 · fonte su Normattiva