Ogni Parte Contraente inviera' al Segretario Generale, ogni due anni, un rapporto sullo stato della propria legislazione e di quanto ha adottato in pratica circa le disposizioni di ciascuna delle parti da II a X del Codice che, in conformita' dell'articolo 3, non sono state specificate nella propria ratifica o in una notifica successiva fatta in applicazione dell'articolo 4.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
