Ogni Parte Contraente inviera' al Segretario Generale, ogni due anni, un rapporto sullo stato della propria legislazione e di quanto ha adottato in pratica circa le disposizioni di ciascuna delle parti da II a X del Codice che, in conformita' dell'articolo 3, non sono state specificate nella propria ratifica o in una notifica successiva fatta in applicazione dell'articolo 4.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art76 · fonte su Normattiva