[1]Articolo XIV

[2]1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione, o dopo l'adempimento di tutte le formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti di detti Stati contraenti, sara' ritenuto riferito alla Convenzione modificata dall'emendamento.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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