Il Segretario Generale notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, al Governo di ogni Stato aderente, nonche' al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: (i) la data di entrata in vigore del presente Codice ed i nomi dei firmatari che l'avranno ratificato; (ii) il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 79 ed ogni notifica che lo accompagni; (iii) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 80; e (iv) ogni preavviso ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 81.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art82 · fonte su Normattiva