Il Segretario Generale notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, al Governo di ogni Stato aderente, nonche' al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: (i) la data di entrata in vigore del presente Codice ed i nomi dei firmatari che l'avranno ratificato; (ii) il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 79 ed ogni notifica che lo accompagni; (iii) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 80; e (iv) ogni preavviso ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 81.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
