Per quanto concerne la sospensione del guadagno derivante dalla gravidanza, dal parto e dalle loro conseguenze, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 e dell'articolo 66. L'ammontare del pagamento periodico puo' variare durante l'eventualita', a condizione che l'ammontare medio sia conforme alle suddette disposizioni.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
