Per quanto concerne la sospensione del guadagno derivante dalla gravidanza, dal parto e dalle loro conseguenze, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 e dell'articolo 66. L'ammontare del pagamento periodico puo' variare durante l'eventualita', a condizione che l'ammontare medio sia conforme alle suddette disposizioni.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art50 · fonte su Normattiva