[1]PARTE IX TRATTAMENTO IN CASO DI INVALIDITA'

[2]ARTICOLO 53.

[3]Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di invalidita', in conformita' degli articoli seguenti della detta parte.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art53 · fonte su Normattiva