[1]PARTE IX TRATTAMENTO IN CASO DI INVALIDITA'
[2]ARTICOLO 53.
[3]Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di invalidita', in conformita' degli articoli seguenti della detta parte.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
