1. Dopo aver consultato, ove occorra, l'Assemblea Consultiva, il Comitato dei Ministri determinera' a maggioranza dei due terzi, in conformita' del paragrafo (d) dell'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, se ogni Parte Contraente si e' uniformata agli obblighi accettati in virtu' del presente Codice. 2. Se il Comitato dei Ministri ritiene che una Parte Contraente non esegua gli obblighi da essa assunti in virtu' del presente Codice, invitera' la detta Parte Contraente ad adottare le misure ritenute necessarie dal Comitato dei Ministri per assicurare tale esecuzione.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art75 · fonte su Normattiva