e Ricorsi
- 1)Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati viene, su richiesta di qualsiasi membro che sia parte della controversia, deferita al consiglio, che decidera' in merito.
- 2)Quando una controversia e' deferita al consiglio in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, o piu' membri che detengano insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulle questioni che sono oggetto di controversia.
- 3)a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal consiglio, tale commissione si compone di:
- i)due persone designate dai membri esportatori, e cioe' un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, e un autorevole esperto nel campo giuridico;
- ii)due persone designate dai membri importatori, in base agli stessi criteri;
- iii)un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate in virtu' dei commi I) e II) o, in caso di disaccordo, dal presidente del consiglio.
- b)I cittadini dei paesi che sono parti dal presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.
- c)I membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.
- d)Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.
- 4)Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
- 5)Il consiglio delibera su ogni Controversia nel sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo arbitrato.
- 6)Se un membro contesta ad un altro membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al consiglio che decide in merito.
- 7)Un membro puo' essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo in seguito a votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di infrazione all'Accordo da parte di un membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
- 8)Qualora il consiglio constati che un membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale membro dispone in seno al consiglio, nonche' il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dalla Organizzazione, in virtu' dell'articolo 66.
- 9)Un membro puo' chiedere un parere preliminare al comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso, prima che il consiglio esamini il caso.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
