[1]PARTE XIV DISPOSIZIONI FINALI

[2]ARTICOLO 77.

[3]1. Il presente Codice e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e sara' sottoposto a ratifica. I relativi strumenti saranno depositati presso il Segretario Generale sotto riserva, occorrendo, del consenso preliminare del Comitato dei Ministri di cui al paragrafo 4 dell'articolo 78. 2. Il presente Codice entrera' in vigore un anno dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica. 3. Per ogni firmatario che lo ratifichera' successivamente, il Codice entrera' in vigore un anno dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art77 · fonte su Normattiva