1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenire Parti contraenti mediante:
- a)la firma senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione seguita da ratifica o accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
