1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sara' soggetto a ratifica, accettazione o d'approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Il Protocollo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. 3. Esso entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratifichera', lo accettera' o l'approvera' successivamente, 90 giorni dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione od approvazione. 4. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non puo' ratificare, accettare od approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o antecedentemente ratificato la Convenzione.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;436~art5 · fonte su Normattiva