Ogni Parte Contraente non potra' denunciare il presente Codice, od una o piu' delle sue parti da II a X, se non allo spirare di un termine di cinque anni dopo la data in cui il Codice e' entrato in vigore per tale Parte Contraente, o allo spirare di ogni altro ulteriore termine di cinque anni, ed in tutti i casi con un preavviso di un anno, notificato al Segretario Generale. Tale denuncia non pregiudichera' la validita' del Codice nei confronti delle altre Parti Contraenti, con la riserva che il numero degli Stati per i quali il Codice e' in vigore non sia inferiore a tre.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art81 · fonte su Normattiva