1. Il presente Codice verra' applicato nel territorio metropolitano di ogni Parte Contraente. Ogni Parte Contraente potra', al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, precisare, con dichiarazione fatta al Segretario Generale, il territorio che sara' considerato a tal fine come suo territorio metropolitano. 2. Ogni Parte Contraente che ratifichi il Codice od ogni Stato che vi aderisca potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione o in ogni altra data successiva, notificare al Segretario Generale, che il Codice, in tutto o in parte e con riserve delle modifiche specificate nella notifica, verra' applicato ad una qualsiasi delle parti del proprio territorio metropolitano non specificate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo o ad uno qualsiasi degli altri territori internazionali. Le modifiche specificate in tale notifica potranno essere annullate o emendate con ulteriore notifica. 3. Ogni Parte Contraente potra', nei periodi in cui Essa puo' denunciare il Codice conformemente alle disposizioni dell'articolo 81, notificare al Segretario Generale che il Codice cessa di essere applicabile ad una qualsiasi parte del suo territorio metropolitano o ad uno qualsiasi degli altri territori cui Essa ha applicato il Codice in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
