Art. 15 (Accordo)
1. Ciascun Paese potra' denunciare il presente Accordo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione. 3. La facolta' di denuncia prevista dal presente articolo non potra' essere esercitata prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione particolare.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
