Le istanze che sono indirizzate agli istituti, alle autorita' od ai tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
Testo vigente dal 10 gennaio 1963
