Le istanze come pure gli altri documenti che gli interessati indirizzano alle autorita' e agli organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
Testo vigente dal 29 agosto 1960
