1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ricevera' e comunichera' a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione. 2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalita' della presente Convenzione. 3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informera' quindi tutti gli Stati. Tale notifica avra' effetto alla data in cui e' ricevuta dal Segretario Generale.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art51 · fonte su Normattiva