Art. 19
[1]L'Articolo 19 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:
[2]1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:
[3]"1 L'Assemblea terra' sessioni regolari una volta l'anno, su convocazione del Direttore."
[4]2 Al paragrafo 2, le parole "del Comitato Esecutivo" vengono cancellate.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
