Art. 18
[1]L'Articolo 18 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:
[2]1 Nella frase di apertura dell'articolo le parole "ferme restando le disposizioni dell'Articolo 26" vengono cancellate.
[3]2 Il paragrafo 8 viene cancellato.
[4]3 Il paragrafo 9 viene sostituito con il testo seguente:
[5]"9 per istituire un qualunque ente sussidiario temporaneo o permanente, che potra' essere considerato necessario, definire il suo mandato e conferirgli il potere necessario a svolgere le funzioni ad esso affidate; al momento della nomina dei membri di tale ente, l'Assemblea cerchera' di garantire un'equa distribuzione geografica dei membri, per far si' che gli Stati Contraenti che versano le quantita' maggiori di idrocarburi che danno luogo a contributi siano rappresentati adeguatamente; le Norme Procedurali dell'Assemblea possono essere applicate, mutatis mutandis, ai lavori di tale ente sussidiario;"
[6]4 Al paragrafo 10, le parole il "Comitato Esecutivo" vengono cancellate.
[7]5 Al paragrafo 11, le parole il "Comitato Esecutivo" vengono cancellate.
[8]6 Il paragrafo 12 viene cancellato.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
