[1]L'Articolo 12 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

[2]1 Alla frase di apertura del paragrafo 1, le parole "per ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 10 vengono cancellate.

[3]2 Al paragrafo 1 (i), punti (b) e (c), le parole "o 5" vengono cancellate e le parole "15 milioni di franchi" vengono sostituite con le parole "quattro milioni di unita' di conto:".

[4]3 Il punto 1 (ii)(b) viene cancellato.

[5]4 Al paragrafo 1 (ii), il punto (c) diventa (b) ed il punto (d) diventa (c).

[6]5 La frase di apertura del paragrafo 2 viene sostituita con il testo seguente:

[7]"L'Assemblea decidera' l'importo totale dei contributi da riscuotere. In base a tale decisione il Direttore, per ciascuno Stato Contraente, calcolera' l'importo del contributo annuo per ogni soggetto di cui all'Articolo 10:".

[8]6 Il paragrafo 4 viene sostituito con il testo seguente:

[9]"4 Il contributo annuo dovra' essere corrisposto alla data stabilita nel Regolamento Interno del Fondo. L'Assemblea potra' decidere una data di pagamento diversa."

[10]7 li paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:

[11]"5 L'Assemblea, alle condizioni che saranno enunciate nei Regolamenti Finanziari del Fondo, potra' decidere di effettuare trasferimenti fra i fondi ricevuti in base all'Articolo 12.2(a) ed i fondi ricevuti in base all'Articolo 12.2(b)."

[12]Il paragrafo 6 viene cancellato.

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art14 · fonte su Normattiva