Art. 14
[1]L'Articolo 12 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:
[2]1 Alla frase di apertura del paragrafo 1, le parole "per ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 10 vengono cancellate.
[3]2 Al paragrafo 1 (i), punti (b) e (c), le parole "o 5" vengono cancellate e le parole "15 milioni di franchi" vengono sostituite con le parole "quattro milioni di unita' di conto:".
[4]3 Il punto 1 (ii)(b) viene cancellato.
[5]4 Al paragrafo 1 (ii), il punto (c) diventa (b) ed il punto (d) diventa (c).
[6]5 La frase di apertura del paragrafo 2 viene sostituita con il testo seguente:
[7]"L'Assemblea decidera' l'importo totale dei contributi da riscuotere. In base a tale decisione il Direttore, per ciascuno Stato Contraente, calcolera' l'importo del contributo annuo per ogni soggetto di cui all'Articolo 10:".
[8]6 Il paragrafo 4 viene sostituito con il testo seguente:
[9]"4 Il contributo annuo dovra' essere corrisposto alla data stabilita nel Regolamento Interno del Fondo. L'Assemblea potra' decidere una data di pagamento diversa."
[10]7 li paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:
[11]"5 L'Assemblea, alle condizioni che saranno enunciate nei Regolamenti Finanziari del Fondo, potra' decidere di effettuare trasferimenti fra i fondi ricevuti in base all'Articolo 12.2(a) ed i fondi ricevuti in base all'Articolo 12.2(b)."
[12]Il paragrafo 6 viene cancellato.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
