Art. 15
[1]L'Articolo 13 della Convenzione del Fondo del 1971 viene emendata come segue:
[2]1 Il paragrafo 1 viene sostituito con il testo seguente
[3]"1 L'importo di tutti i contributi dovuti in base all'Articolo 12 e in arretrato frutteranno interessi ad un tasso che sara' stabilito in conformita' con i Regolamenti Interni del Fondo, restando inteso che possano essere fissati tassi diversi in circostanze diverse."
[4]2 Al paragrafo 3 le parole "Articoli 10 e 11" vengono sostituite con le parole "Articoli 10 e 12" e le parole "per un periodo superiore a tre mesi" vengono cancellate.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
