Art. 9
[1]L'Articolo 7 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:
[2]1 Ai paragrafi 1, 3, 4 e 6 i sette riferimenti alla Convenzione sulla Responsabilita'" vengono sostituiti con riferimenti alla "Convenzione sulla Responsabilita' del 1992".
[3]2 Al paragrafo 1 le parole "o indennizzo di cui all'Articolo 5" vengono cancellate.
[4]3 Alla prima frase del paragrafo 3, le parole "o indennizzo e "o 5" vengono cancellate.
[5]4 Alla seconda frase del paragrafo 3 le parole "o ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1" vengono cancellate.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
