Art. 21
[1]L'Articolo 29 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:
[2]1 Il paragrafo 1 viene sostituito con il testo seguente:
[3]"1 Il Direttore sara' il primo funzionario amministrativo del Fondo. Ferme restando le istruzioni impartitegli dall'Assemblea, svolgera' le funzioni che gli vengono assegnate dalla presente Convenzione, dai Regolamenti Interni del Fondo e dall'Assemblea."
[4]2 Al paragrafo 2(e) vengono cancellate le parole "o il Comitato Esecutivo".
[5]3 Al paragrafo 20(f) vengono cancellate le parole "o al Comitato Esecutivo", a seconda dei casi".
[6]4 Il paragrafo 2(g) viene sostituito dal testo seguente:
[7]"(g) di preparare, di concerto con il Presidente dell'Assemblea, e pubblicare una relazione delle attivita' del Fondo relative all'anno solare precedente;"
[8]5 Al paragrafo 2(h) le parole "il Comitato Esecutivo" vengono cancellate.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
