[1]L'Articolo 29 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

[2]1 Il paragrafo 1 viene sostituito con il testo seguente:

[3]"1 Il Direttore sara' il primo funzionario amministrativo del Fondo. Ferme restando le istruzioni impartitegli dall'Assemblea, svolgera' le funzioni che gli vengono assegnate dalla presente Convenzione, dai Regolamenti Interni del Fondo e dall'Assemblea."

[4]2 Al paragrafo 2(e) vengono cancellate le parole "o il Comitato Esecutivo".

[5]3 Al paragrafo 20(f) vengono cancellate le parole "o al Comitato Esecutivo", a seconda dei casi".

[6]4 Il paragrafo 2(g) viene sostituito dal testo seguente:

[7]"(g) di preparare, di concerto con il Presidente dell'Assemblea, e pubblicare una relazione delle attivita' del Fondo relative all'anno solare precedente;"

[8]5 Al paragrafo 2(h) le parole "il Comitato Esecutivo" vengono cancellate.

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art21 · fonte su Normattiva