Art. 29
[1]sugli idrocarburi che danno luogo a contributi
[2]1 Prima che il presente Protocollo entri in vigore per uno Stato, quello Stato al momento del deposito di uno strumento, di cui all'Articolo 28, paragrafo 5, e successivamente ogni anno in una data fissata dal Segretario Generale dell'Organizzazione, comunichera' a quest'ultimo il nome e l'indirizzo di coloro che, per quello Stato, dovrebbero contribuire al Fondo, in conformita' con l'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, nonche' i dati sulle relative quantita' di idrocarburi che danno luogo a contributi da essi ricevute nel territorio di quello Stato nell'anno solare precedente.
[3]2 Durante il periodo transitorio il Direttore, per le Parti, comunichera' ogni anno al Segretario Generale dell'Organizzazione i dati relativi alle quantita' di idrocarburi che danno luogo a contributi ricevute da coloro che dovranno contribuire al Fondo, in conformita' con l'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
