Art. 31
[1]delle Convenzione del 1969 e del 1971
[2]Fermo restando l'Articolo 30, entro i sei mesi successivi alla data in cui saranno state soddisfatte le seguenti condizioni:
[3](a) almeno otto Stati saranno diventati Parte al presente Protocollo o avranno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione, fermo restando l'Articolo 30, paragrafo 4, o meno; e
[4](b) il Segretario generale dell'Organizzazione, in conformita' con l'Articolo 29, avra' ricevuto l'informazione che coloro che dovrebbero contribuire in base all'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo dei 1971, emendata dal presente Protocollo, nell'anno solare precedente hanno ricevuto una quantita' totale di almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi che danno luogo a contributi, tutte le Parti al presente Protocollo e tutti gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, fermo restando l'Articolo 30, paragrafo 4, o meno, se saranno Parti ad esso denunceranno la Convenzione sul Fondo del 1971 e la Convenzione sulla Responsabilita' del 1969, con effetto 12 mesi dopo la scadenza del summenzionato periodo di sei mesi.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
