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[1]Ripartizione dei mercati

[2]1. Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati dovranno essere approvate dalle Autorita' competenti delle Parti. 2. Tale ripartizione dovra', con l'eccezione dei mercati dell'Italia e del Brasile, basarsi sulla percentuale dei rispettivi contributi dei coproduttori per la produzione di ciascun film. 3. Eccezioni al comma 2 sono possibili solo previa approvazione delle Autorita' competenti. 4. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. 5. I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool». 6. I trasferimenti valutari risultanti dalla ripartizione dei mercati saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia in entrambi i Paesi.

Testo in vigore dal 13 dicembre 2017 al 13 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art10 · fonte su Normattiva