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[1]Commissione Mista

[2]1. Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, da esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunira' una volta ogni due anni, alternativamente in Italia ed in Brasile. 2. La Commissione Mista potra' essere convocata in riunioni straordinarie a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, allo scopo soprattutto di portare a conoscenza le modifiche legislative nel settore dell'industria cinematografica ed audiovisiva in ciascuno dei Paesi coinvolti. 3. La Commissione Mista esaminera' se l'equilibrio complessivo tra le Parti sia stato rispettato, tenendo presente il numero delle coproduzioni, la loro percentuale nonche' l'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche. Ove occorresse, la Commissione determinera' le misure ritenute necessarie per ristabilire tale equilibrio, soggetto all'approvazione di entrambe le Autorita' competenti. 4. Al fine di superare eventuali difficolta' derivanti dall'applicazione del presente Accordo, come pure per migliorarne l'efficacia, la Commissione Mista suggerira' le modifiche ritenute necessarie. Tali modifiche dovranno essere tuttavia sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti nell'interesse delle Parti.

Testo in vigore dal 13 dicembre 2017 al 13 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art18 · fonte su Normattiva