[1]Modalita' di cooperazione
[2]La cooperazione tra le parti operative in materia di Difesa puo' assumere le seguenti modalita':
- a)scambio di visite di delegazioni;
- b)scambio di esperienze tra esperti delle Parti operative;
- c)riunioni tra istituzioni e agenzie delle Parti;
- d)partecipazione ad attivita' di formazione, istruzione, addestramento e di benessere;
- e)partecipazioni ad esercitazioni militari;
- f)visite su imbarcazioni ed aeronavi militari, previo adempimento delle normative e delle procedure delle Parti;
- g)altri argomenti militari che possono essere di mutuo interesse per le Parti operative.
Testo vigente dal 14 dicembre 2017
