[1]Modalita' di cooperazione

[2]La cooperazione tra le parti operative in materia di Difesa puo' assumere le seguenti modalita':

  • a)scambio di visite di delegazioni;
  • b)scambio di esperienze tra esperti delle Parti operative;
  • c)riunioni tra istituzioni e agenzie delle Parti;
  • d)partecipazione ad attivita' di formazione, istruzione, addestramento e di benessere;
  • e)partecipazioni ad esercitazioni militari;
  • f)visite su imbarcazioni ed aeronavi militari, previo adempimento delle normative e delle procedure delle Parti;
  • g)altri argomenti militari che possono essere di mutuo interesse per le Parti operative.

Testo vigente dal 14 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;178~accordo-art4 · fonte su Normattiva