Nel caso in cui si verifichi in uno dei due Stati un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale verificatisi nell'altro Stato, l'istituzione competente per il nuovo evento terra' conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di invalidita' al lavoro. Tuttavia, qualora per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatasi nell'altro Stato contraente l'assicurato fosse gia' titolare di rendita, l'istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvedera' a corrispondere la sola differenza.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art33 · fonte su Normattiva