[1]Articolo II PARTECIPAZIONE
[2]La partecipazione al Fondo e' aperta ai Paesi membri dell'OCSE che diventano parti contraenti del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII.
Testo vigente dal 11 maggio 1977
[1]Articolo II PARTECIPAZIONE
[2]La partecipazione al Fondo e' aperta ai Paesi membri dell'OCSE che diventano parti contraenti del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII.
Testo vigente dal 11 maggio 1977
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artii · fonte su Normattiva