[1]Articolo XV DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[2]Sezione 1. - Autorita' ad assegnare diritti speciali di prelievo

[3]Al fine di integrare, se e nella misura in cui si rendera' necessario, gli strumenti di riserva esistenti, il Fondo e' autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo ai paesi membri partecipanti al Dipartimento diritti speciali di prelievo.

[4]Sezione 2. - Valutazione dei diritti speciali di prelievo

[5]Il metodo per valutare i diritti speciali di prelievo verra' stabilito dal Fondo a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, a condizione, tuttavia, che sia necessaria una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi per apportare modifiche al principio della valutazione o mutamenti sostanziali nell'applicazione del principio in vigore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxv · fonte su Normattiva