e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri conferitili dalle sue leggi, autorizzera' tali investimenti. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la cessione o la trasformazione degli investimenti nel suo territorio effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;30~accordo-art2 · fonte su Normattiva