di capitali, profitti e redditi. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' che, dopo che gli investitori hanno adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, essi possano trasferire all'estero in valuta convertibile e senza indebito ritardo: (a) il capitale e gli importi addizionali di capitale utilizzati per mantenere ed incrementare gli investimenti;
- b)i profitti netti, dividendi, royalties, retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, interessi o altri profitti; (c) i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; (d) i fondi per ripagare prestiti per investimento ed i relativi interessi dovuti; (e) le retribuzioni e le indennita' corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro subordinato ed i servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nell'ammontare e secondo le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore. 2. I trasferimenti dei proventi di cui al paragrafo (1) del presente Articolo possono essere effettuati alla condizione che la valuta convertibile trasferita derivi dall'investimento o dai suoi proventi. 3. Sotto riserva che gli obblighi legali che incombono agli investitori siano stati assolti, ciascuna Parte Contraente effettuera' i passi necessari per garantire che i trasferimenti di cui al paragrafo (1) del presente Articolo siano eseguiti senza ritardo. 4. Entrambe le Parti Contraenti possono adottare disposizioni per regolamentare l'espletamento degli obblighi fiscali di cui al paragrafo (1) sopra.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
