ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, animati dal desiderio di rafforzare i legami di amicizia gia' esistenti; convinti dell'importanza che lo sviluppo delle relazioni turistiche tra i due Paesi puo' assumere, non solo a favore delle rispettive economie, ma anche per propiziare una piu' approfondita conoscenza tra i due popoli; nell'intento di avviare una piu' stretta collaborazione nel campo del turismo e di rendere tale collaborazione quanto piu' fruttuosa possibile; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti Contraenti concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione, nel rispetto delle normative interne vigenti, per intensificare e stimolare il movimento turistico delle persone e l'interscambio di documenti e di materiale di propaganda turistica. A tal fine esse favoriranno il miglioramento e l'intensificazione delle comunicazioni e dei trasporti tra i due Paesi. Particolare cura sara' dedicata alla promozione dei viaggi collettivi, soprattutto di quelli rivolti a sviluppare il turismo educativo, sociale e giovanile e, per quanto riguarda l'Italia, il cosidetto turismo di ritorno.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;531~accordo-art1 · fonte su Normattiva