[1]Articolo VI
[2]1. Le imprese di entrambe le Parti contraenti debbono godere di possibilita' eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sille rotte specificate fra, ed oltre, i loro rispettivi territori. 2. Nell'istituzione e nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna l'arte contraente deve tener presenti gli interessi dell'impresa designata dall'altra l'arte contraente, in modo da non influenzare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce su una qualsiasi delle rotte specificate o settori di esse. 3. La capacita' fornita dalle imprese designate di entrambe le Parti contraenti su qualsiasi rotta aerea specificata dovra' essere strettamente commisurata alle esigenze dei pubblico per il trasporto aereo su quella rotta. L'obiettivo principale di un'impresa designata, nel fornire la capacita' su una rotta specificata, sara' il trasporto, ad un ragionevole fattore di carico, del traffico su quella rotta tra il territorio della Parte contraente che designa l'impresa ed i Paesi di destinazione del traffico. 4. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente puo' imbarcare e sbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, traffico destinato a e proveniente da terzi Paesi, utilizzando una parte della capacita' totale che puo' essere fornita dall'impresa in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo. 5. L'interpretazione e l'applicazione di questi paragrafi saranno quelle concordate di tanto in tanto dalile Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 17 gennaio 1963
