[1]Articolo VI
[2]Le imprese designate di ciascuna Parte Contraente godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente terra' in debita considerazione gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che questa ultima esercisce sulle rotte specificate o su settori di esse.
Testo vigente dal 9 maggio 1968
