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[1]Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXII dei Protocollo stesso.

[2]La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1963

[4]SEGNI

[5]FANFANI - PICCIONI - ANDREOTTI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo in vigore dal 23 gennaio 1963 al 16 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1832~art2 · fonte del testo