Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 283 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare in alcun modo il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni di importazioni, di esportazioni o di transito.
tolto: Eccezioni a questa regola, in quanto sieno applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovino nelle identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:
tolto: 1° in circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;
tolto: 2° per ragioni di sicurezza pubblica;
tolto: 3° per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;
tolto: 4° in vista delle applicazioni alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale; 5° nei riguardi della polizia sanitaria e in vista della protezione degli animali e delle piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi, e sopratutto nell'interesse della sanita' pubblica e conformemente ai principi internazionali adottati a tale riguardo.
tolto: Allo scopo di realizzare al piu' presto nella sua integrita' il principio stabilito al 1° comma del presente articolo, le Alte Parti contraenti s'impegnano a non mantenere ne' istituire alcuna proibizione o restrizione all'importazione o alla esportazione, a meno che cio' non sia assolutamente necessario in vista di circostanze eccezionali e per il tempo in cui tali circostanze sussistano. In ogni caso, ogni abolizione di proibizioni o restrizioni di entrata o di uscita attualmente esistenti, che fosse accordata anche a titolo temporaneo, o nella misura di contingenti definiti da una delle Alte Parti contraenti a favore delle merci di un terzo Stato, sara' nei medesimi termini immediatamente ed incondizionatamente applicata ai prodotti identici o similari dell'altra.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art10 · fonte del testo