Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare in alcun modo il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni di importazioni, di esportazioni o di transito.
[2]Eccezioni a questa regola, in quanto sieno applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovino nelle identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:
[3]1° in circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;
[4]2° per ragioni di sicurezza pubblica;
[5]3° per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;
[6]4° in vista delle applicazioni alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale; 5° nei riguardi della polizia sanitaria e in vista della protezione degli animali e delle piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi, e sopratutto nell'interesse della sanita' pubblica e conformemente ai principi internazionali adottati a tale riguardo.
[7]Allo scopo di realizzare al piu' presto nella sua integrita' il principio stabilito al 1° comma del presente articolo, le Alte Parti contraenti s'impegnano a non mantenere ne' istituire alcuna proibizione o restrizione all'importazione o alla esportazione, a meno che cio' non sia assolutamente necessario in vista di circostanze eccezionali e per il tempo in cui tali circostanze sussistano. In ogni caso, ogni abolizione di proibizioni o restrizioni di entrata o di uscita attualmente esistenti, che fosse accordata anche a titolo temporaneo, o nella misura di contingenti definiti da una delle Alte Parti contraenti a favore delle merci di un terzo Stato, sara' nei medesimi termini immediatamente ed incondizionatamente applicata ai prodotti identici o similari dell'altra.
Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025
