Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 109 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le disposizioni del 1° e 2° comma dell'articolo precedente non sono applicabili:
tolto: a) ai favori che ciascuna delle Alte Parti contraenti abbia accordato o sia per accordare eccezionalmente a paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;
tolto: b) alle obbligazioni imposte all'una o all'altra Parte in seguito agli impegni di una unione doganale gia' stipulata o da stipulare in avvenire;
tolto: c) ai privilegi preferenziali che le due Parti contraenti abbiano accordato o potranno accordare alle loro Colonie, Protettorati o Possedimenti rispettivi;
tolto: d) ai favori che la Repubblica di Guatemala abbia concesso o concedesse in seguito, in base a trattati o stipulazioni speciali, esclusivamente alle altre Repubbliche del Centro America.aggiunto: Trattato-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art9 · fonte del testo