Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 107 parole tolte, 12 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La presente Convenzione sara' ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Guatemala non appena compiute da una parte e dall'altra le formalita' stabilite dalle leggi rispettive.
tolto: Essa entrera' in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche e non potra' essere denunziata se non allo spirare di un anno. Dopo tale termine potra' essere denunziata in qualunque tempo, restando tuttavia in vigore durante il periodo di sei mesi a partire dal giorno della denunzia.
tolto: In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata e vi hanno apposto i loro sigilli.
tolto: Fatto in Guatemala in doppio esemplare il quindici settembre millenovecentoventisei.
tolto: (L. S.) Nicola Macario.
tolto: (L. S.) Roberto Lowenthal.aggiunto: Trattato-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art16 · fonte del testo