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[1]La presente Convenzione sara' ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Guatemala non appena compiute da una parte e dall'altra le formalita' stabilite dalle leggi rispettive.

[2]Essa entrera' in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche e non potra' essere denunziata se non allo spirare di un anno. Dopo tale termine potra' essere denunziata in qualunque tempo, restando tuttavia in vigore durante il periodo di sei mesi a partire dal giorno della denunzia.

[3]In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata e vi hanno apposto i loro sigilli.

[4]Fatto in Guatemala in doppio esemplare il quindici settembre millenovecentoventisei.

[5](L. S.) Nicola Macario.

[6](L. S.) Roberto Lowenthal.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art16 · fonte del testo